Art. 18 
 
              Struttura regionale di protezione civile 
 
  1. La struttura regionale  di  protezione  civile  e'  definita  in
conformita' alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale). 
  2. La sala operativa regionale e' un'articolazione della  struttura
di cui al comma 1 ed  assicura  il  costante  flusso  di  raccolta  e
scambio delle  informazioni  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, le  prefetture,  le  province,  la  Citta'  metropolitana  di
Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con  le
strutture concorrenti alle attivita' di protezione civile. 
  3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, al fine di assicurare la  prontezza  operativa  e  di
risposta in  occasione  o  in  vista  degli  eventi  emergenziali  di
protezione civile, definisce: 
    a) le peculiari procedure operative della struttura regionale; 
    b) il suo coordinamento  con  gli  altri  uffici  regionali,  con
particolare riferimento alle attivita' del centro  funzionale  e  dei
presidi territoriali, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera d),
del Codice; 
    c) le procedure e le modalita'  di  organizzazione  delle  azioni
tecniche, operative e amministrative  peculiari  e  semplificate,  in
attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Codice; 
    d) la composizione  della  sala  operativa  regionale  e  la  sua
gestione, con  l'assegnazione  di  personale  adeguato  e  munito  di
specifiche professionalita', secondo quanto previsto dall'art. 46 del
Codice.