Art. 18 Struttura regionale di protezione civile 1. La struttura regionale di protezione civile e' definita in conformita' alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 2. La sala operativa regionale e' un'articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province, la Citta' metropolitana di Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attivita' di protezione civile. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce: a) le peculiari procedure operative della struttura regionale; b) il suo coordinamento con gli altri uffici regionali, con particolare riferimento alle attivita' del centro funzionale e dei presidi territoriali, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera d), del Codice; c) le procedure e le modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Codice; d) la composizione della sala operativa regionale e la sua gestione, con l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalita', secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice.