Art. 19 Colonna mobile regionale 1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice. 2. Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di cui all'art. 12, comma 1. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, stabilisce: a) le modalita' di partecipazione della colonna mobile regionale di protezione civile, nonche' la relativa organizzazione, in conformita' agli indirizzi nazionali; b) le modalita' per il potenziamento della colonna mobile regionale e le relative procedure; c) l'eventuale concorso, previa intesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.