Art. 19 
 
                      Colonna mobile regionale 
 
  1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile  regionale  di
protezione civile per gli interventi in occasione,  o  in  previsione
degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice. 
  2. Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione,  gli  enti
locali e il volontariato organizzato di cui all'art. 12, comma 1. 
  3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, stabilisce: 
    a) le modalita' di partecipazione della colonna mobile  regionale
di  protezione  civile,  nonche'  la  relativa   organizzazione,   in
conformita' agli indirizzi nazionali; 
    b)  le  modalita'  per  il  potenziamento  della  colonna  mobile
regionale e le relative procedure; 
    c) l'eventuale concorso, previa intesa, del Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco.