Art. 20 
 
              Logo e segni distintivi. Identita' visiva 
 
  1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di  emblemi  e
loghi,  con  particolare  riferimento  al  volontariato   organizzato
iscritto nell'elenco territoriale regionale. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua: 
    a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e
le relative modalita' di utilizzo e  integrazione  con  gli  elementi
identificativi delle altre componenti del  servizio  nazionale  della
protezione civile; 
    b)  i  segni  distintivi  della  colonna  mobile   regionale   di
protezione civile.