Art. 20 Logo e segni distintivi. Identita' visiva 1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua: a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalita' di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile; b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.