Art. 21 Benemerenze 1. Per l'assegnazione di pubblica benemerenza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali. 2. La proposta della benemerenza viene effettuata dall'assessore competente in materia, in relazione alla meritoria partecipazione alle attivita' di protezione civile ed in ragione delle particolari capacita' propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione dimostrate.