Art. 21 
 
                             Benemerenze 
 
  1. Per  l'assegnazione  di  pubblica  benemerenza,  si  applica  la
disciplina per le onorificenze regionali. 
  2. La proposta della benemerenza  viene  effettuata  dall'assessore
competente in materia, in  relazione  alla  meritoria  partecipazione
alle attivita' di protezione civile ed in ragione  delle  particolari
capacita' propositive e gestionali o singolari doti  di  altruismo  e
abnegazione dimostrate.