Art. 22 Finanziamento del sistema regionale 1. La Regione sostiene l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l'effettivita' delle funzioni previste nel piano regionale di cui all'art. 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione. 2. La Giunta regionale provvede all'attuazione di quanto previsto al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.