Art. 18 Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 68/2011 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita montane)» sono aggiunte le seguenti: «o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005,68/2011, 65/2014)».