Art. 18 
 
Disposizioni sulle unioni che  esercitano  funzioni  conferite  dalla
   Regione. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. All'alinea del comma 1 dell'art. 50  della  legge  regionale  n.
68/2011, dopo le parole: «o dei provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 26  giugno  2008,  n.  37  (Riordino  delle  Comunita
montane)» sono aggiunte le seguenti: «o dalla legge regionale 3 marzo
2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e  attuazione  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta  metropolitane,
sulle province, sulle unioni e  fusioni  di  comuni»  Modifiche  alle
leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005,68/2011, 65/2014)».