Art. 20 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  Fino  all'insediamento  della  Consulta  di  cui  all'art.   6,
continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'art. 7  della
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28  (Norme  relative  ai  rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti  locali
e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale  delle
organizzazioni del volontariato) e dell'art. 15 della legge regionale
9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni  di  promozione
sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.
72  «Organizzazione  e  promozione  di  un  sistema  di  diritti   di
cittadinanza  e  di   pari   opportunita':   riordino   dei   servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»).