Art. 21 Abrogazioni 1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017, in particolare, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2: a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); d) legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle societa' di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio). 2. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 e le disposizioni della legge regionale n. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'art. 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all'art. 6.