Art. 21 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate,  a  decorrere  dalla  data  di  operativita'  del
Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 53  del
decreto  legislativo  n.  117/2017,  in  particolare,   le   seguenti
disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2: 
    a) legge regionale 26 aprile  1993,  n.  28  (Norme  relative  ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
enti locali e gli altri enti  pubblici  -  Istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
    b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29  (Modifiche  alla  legge
regionale 26 aprile  1993,  n.  28,  concernente  norme  relative  ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
enti locali e gli  altri  enti  pubblici.  Istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
    c) legge regionale 9  dicembre  2002,  n.  42  (Disciplina  delle
Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9  della  legge
regionale 3 ottobre 1997, n. 72, «Organizzazione e promozione  di  un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari  opportunita':  riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); 
    d) legge regionale 1° ottobre 2014,  n.  57  (Riconoscimento  del
ruolo sociale  e  culturale  delle  societa'  di  mutuo  soccorso  ed
interventi a tutela del loro patrimonio). 
  2. Le disposizioni di cui  all'art.  7  della  legge  regionale  n.
28/1993  e  le  disposizioni  della  legge   regionale   n.   42/2002
concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di  promozione
sociale di cui all'art. 15 della medesima legge regionale  continuano
ad applicarsi sino alla data di insediamento della  Consulta  di  cui
all'art. 6.