Art. 9 
 
                 Requisiti organizzativi, finanziari 
                              e tecnici 
 
  1.  La  partecipazione  alle  procedure   di   assegnazione   delle
concessioni di  grande  derivazione  a  scopo  idroelettrico  di  cui
all'art. 5  e'  consentita  ai  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti minimi: 
    a)  ai   fini   della   dimostrazione   di   adeguata   capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per  un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una
potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt; 
    b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria,
la referenza di  due  istituti  di  credito  o  societa'  di  servizi
iscritti  nell'elenco  generale  degli  intermediari  finanziari  che
attestano che il partecipante  ha  la  possibilita'  di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni  di
legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il  progetto
ne preveda l'utilizzo. 
  2. Fermi restando  i  requisiti  minimi  di  cui  al  comma  1,  il
regolamento di cui all'art.  7,  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce
i  requisiti  organizzativi,  tecnici,  finanziari  e  di   idoneita'
professionale  specifici  richiesti  per   la   partecipazione   alle
procedure di assegnazione delle concessioni di grande  derivazione  a
scopo idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto  e
alle  caratteristiche  della  concessione,  nonche'  al  livello   di
complessita' degli interventi necessari in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico e di  incremento  della
potenza di generazione e della producibilita' e volti  ad  assicurare
il migliore utilizzo  degli  impianti  produttivi  in  condizioni  di
sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.