Art. 9 Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici 1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'art. 5 e' consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt; b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo. 2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneita' professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonche' al livello di complessita' degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilita' e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.