Art. 25 
Interventi  per  la  promozione  delle  start-up  e  delle   spin-off
  imprenditoriali, modifiche all'art. 20  della  legge  regionale  n.
  5/2012 e abrogazione dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2015 
  1.  Al  fine  di  mobilitare  la   partecipazione   delle   giovani
generazioni alla  crescita  del  sistema  economico  regionale  e  di
promuovere la creazione e lo sviluppo di  iniziative  economiche  sul
territorio regionale, sono concessi  contributi  a  fondo  perduto  a
favore: 
    a) di  start-up  costituite  da  giovani  che  non  hanno  ancora
compiuto 40 anni di eta',  comprese  le  spin-off  della  ricerca,  a
sostegno  delle  spese   di   primo   impianto,   delle   spese   per
l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonche' per
le spese di investimento, valorizzando in particolare  le  iniziative
che si distinguono per  capacita'  di  cogliere  le  opportunita'  di
sviluppo  delle  attivita'   produttive   derivanti   dai   mutamenti
tecnologici  ovvero  le   iniziative   che   sono   destinatarie   di
investimenti  in  equity  o  quasi  equity  da  parte  di   operatori
finanziari professionali; 
    b) di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a  sostegno
delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di  centri  di
prototipazione della business idea, di centri di  coworking,  nonche'
di  laboratori  di  fabbricazione  digitale  (fab-lab),  al  fine  di
promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di  start-up  e
spin-off  operanti  nei  settori  economici   tecnologicamente   piu'
avanzati; 
    c)  di  start-up  innovative,  a  titolo  di  integrazione  della
garanzia  a  valere  sul  Fondo  di  garanzia   regionale   per   gli
investimenti di venture capital  nelle  start-up  innovative  di  cui
all'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018,  n.  29
(Legge di stabilita' 2019). 
  2. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al  comma  1,
lettera a), sono ammissibili anche se sostenute  nei  trentasei  mesi
precedenti alla data di presentazione della domanda. 
  3. Al fine di  modernizzare  il  sistema  di  incentivazione  anche
tramite la sperimentazione di nuove modalita' attuative,  nell'ambito
della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione  centrale
competente per le attivita' produttive  si  avvale  del  supporto  di
esperti incaricati da  Agenzia  Lavoro  &  SviluppoImpresa  ai  sensi
dell'art. 30-quater della legge regionale n. 11/2009, e del  supporto
delle  articolazioni  giovanili  delle  associazioni  di   categoria,
nonche' di quelle dell'innovazione. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera  c),  con  la  deliberazione
della garanzia a valere sul  Fondo  di  garanzia  regionale  per  gli
investimenti di venture capital  nelle  start-up  innovative  di  cui
all'art. 2, comma 24, della legge regionale n. 29/2018,  puo'  essere
attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. 
  La contribuzione e' calcolata quale quota non superiore al  70  per
cento  dell'ammontare  dell'eventuale  aumento  di  capitale  sociale
sottoscritto dagli  altri  soci,  a  fronte  dell'acquisizione  della
partecipazione  da  parte  del  soggetto  investitore  ammesso   alla
garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo
pari a 100.000  euro  e  puo'  essere  erogato  quando  l'aumento  di
capitale sociale sottoscritto e' versato. 
  5.  Con  regolamento  regionale  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b). 
  6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al  comma
5 sono abrogati: 
    a) i commi 3,  3  bis,  4  e  4-bis,  dell'art.  20  della  legge
regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei  giovani  e
sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); 
    b) l'art. 24 della legge regionale n. 3/2015.