Art. 25 Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 5/2012 e abrogazione dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2015 1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore: a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta', comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonche' per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacita' di cogliere le opportunita' di sviluppo delle attivita' produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali; b) di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonche' di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente piu' avanzati; c) di start-up innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019). 2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. 3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalita' attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attivita' produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'art. 30-quater della legge regionale n. 11/2009, e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria, nonche' di quelle dell'innovazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'art. 2, comma 24, della legge regionale n. 29/2018, puo' essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione e' calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e puo' essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto e' versato. 5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b). 6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati: a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4-bis, dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); b) l'art. 24 della legge regionale n. 3/2015.