Art. 26 Sostegno per crowdfunding 1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding: a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'art. 42-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); b) incentivi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005; c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2015; d) incentivi alle start-up innovative di cui all'art. 23 della legge regionale n. 3/2015; e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2012; f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011). 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.