Art. 26 
 
                      Sostegno per crowdfunding 
 
  1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo
sviluppo delle start-up regionali,  le  seguenti  linee  contributive
prevedono tra le spese  ammissibili  quelle  legate  all'utilizzo  di
piattaforme di crowdfunding: 
    a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di  cui  all'art.
42-bis della legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  (Disciplina
organica dell'artigianato); 
    b) incentivi  di  cui  all'art.  100  della  legge  regionale  n.
29/2005; 
    c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di
cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2015; 
    d) incentivi alle start-up innovative di cui  all'art.  23  della
legge regionale n. 3/2015; 
    e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all'art. 20 della
legge regionale n. 5/2012; 
    f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma
85, della legge regionale 11 agosto 2011,  n.  11  (Assestamento  del
bilancio 2011). 
  2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1  i  regolamenti  attuativi
delle rispettive  linee  contributive  sono  adeguati  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.