Art. 12 Esercizio delle funzioni di polizia locale 1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti. 3. I corpi e i servizi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformita' alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni: a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorita', la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono; b) vigilano sull'integrita' e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale; c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta; d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/1986; e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali; f) collaborano, d'intesa con le autorita' competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' o disastri, nonche' di privato infortunio; g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia; h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa; i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale; j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale; k) forniscono supporto all'attivita' di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone. 4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunita' di cui all'art. 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. 5. Nello svolgimento dell'attivita' di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.