Art. 12 
 
             Esercizio delle funzioni di polizia locale 
 
  1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di  polizia  locale  i  Comuni
organizzano, in forma singola o associata, i Corpi  o  i  Servizi  di
polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento  dei  compiti  a
essi demandati dalle leggi e dai regolamenti. 
  3. I corpi e i servizi di cui al comma  2  costituiscono  Forze  di
polizia locale in conformita'  alla  normativa  vigente  e  svolgono,
nell'ambito   delle   competenze   istituzionali   e   dell'autonomia
organizzativa dell'ente  locale  di  cui  fanno  parte,  le  seguenti
funzioni: 
    a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei  regolamenti,  delle
ordinanze e degli altri provvedimenti  amministrativi  emanati  dalle
competenti autorita', la cui adozione o esecuzione sia di  competenza
degli enti locali da cui dipendono; 
    b) vigilano sull'integrita' e  la  conservazione  del  patrimonio
pubblico dell'ente locale; 
    c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta; 
    d) collaborano alle operazioni  di  protezione  civile  ai  sensi
dell'art. 9 della legge regionale n. 64/1986; 
    e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione
dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali; 
    f) collaborano,  d'intesa  con  le  autorita'  competenti,   alle
operazioni di soccorso in caso di  pubbliche  calamita'  o  disastri,
nonche' di privato infortunio; 
    g) esercitano le funzioni  di  controllo  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia; 
    h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa; 
    i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria  e  di  pubblica
sicurezza ai sensi della normativa statale; 
    j) esercitano le funzioni di  polizia  stradale  ai  sensi  della
normativa statale; 
    k) forniscono supporto all'attivita'  di  controllo  relativa  ai
tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; 
    l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone. 
  4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente
delle Comunita' di cui all'art. 18, comma  2,  ovvero  al  sindaco  o
all'assessore da lui delegato  individuato  ai  sensi  dell'art.  18,
comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo  svolgimento  delle
funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire  le
direttive al comandante del Corpo  o  responsabile  del  Servizio  di
polizia  locale,  per  l'efficace  raggiungimento   degli   obiettivi
prefissati. 
  5. Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  i
comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di  polizia  locale
assicurano lo scambio  informativo  e  la  collaborazione  con  altri
comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con  le
Forze di polizia dello Stato nel rispetto  del  codice  di  procedura
penale.