Art. 13 
 
   Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale 
 
  1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia  locale
sono improntati a principi di  efficienza,  efficacia  e  continuita'
operativa   in   considerazione   delle   condizioni    demografiche,
morfologiche, economiche e sociali del  territorio  di  appartenenza,
ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree  di  applicazione
delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute. 
  2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei  Corpi  di
polizia locale di cui all'art. 14, comma  2,  dei  Comuni  singoli  o
associati. 
  3. I corpi di  polizia  locale  di  cui  al  comma  2  assumono  la
denominazione di corpo del Distretto di polizia locale. 
  4. Nei distretti costituiti dalle forme collaborative di  cui  alla
legge regionale 29 novembre 2019,  n.  21  (Esercizio  coordinato  di
funzioni e servizi tra gli enti locali del  Friuli-Venezia  Giulia  e
istituzione degli Enti di decentramento  regionale),  possono  essere
individuate  zone  omogenee,  denominate  Presidi,  il   cui   ambito
territoriale corrisponde a  uno  o  piu'  enti  locali  del  medesimo
distretto, quali unita'  di  decentramento  operativo  del  Distretto
medesimo. 
  5. I Comuni singoli e le forme  collaborative  di  cui  alla  legge
regionale n. 21/2019 dotati di Corpi di polizia locale  in  Distretti
contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di
funzioni   di   polizia   locale   in    ambiti    denominati    area
interdistrettuale  di  polizia  locale,  fermo  restando   che   ogni
Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di
competenza.