Art. 14 
 
                       Principi organizzativi 
 
  1. Per l'esercizio delle  funzioni  di  polizia  locale,  i  Comuni
istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata,
secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo  e  ne
regolamentano  l'organizzazione  e  il  funzionamento  in   modo   da
garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa. 
  2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura  complessa,
anche a carattere intercomunale, a cui siano  addetti  almeno  dodici
operatori, ridotti a  otto  qualora  il  Comune  di  riferimento  sia
montano oppure  qualora  la  maggioranza  dei  Comuni  associati  sia
montana, nonche' che assicuri lo svolgimento dei servizi  di  polizia
stradale  sulla  viabilita'  urbana,  compresa  la   rilevazione   di
incidenti stradali, con garanzia di reperibilita' su almeno due turni
di servizio. 
  3. Nei Comuni nei quali non e' istituito il Corpo di cui  al  comma
2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi  di  polizia
locale, la cui figura apicale e' il responsabile del servizio. 
  4. I Comuni disciplinano l'organizzazione e  il  funzionamento  del
Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri  tesi  ad
assicurare requisiti minimi di omogeneita' e migliore  servizio  alla
comunita': 
    a) previsione di almeno una unita' operativa ogni 1000 residenti,
calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in  forma  associata,
sul totale degli abitanti degli enti aderenti,  intendendosi  che  le
unita' di organico  si  arrotondano,  a  conclusione  del  conteggio,
secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu' vicina; 
    b) svolgimento delle attivita' di polizia locale, in ogni  giorno
dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce  giornaliere
minime di orario: 
      1) Corpi di polizia locale con organico compreso  tra  8  e  40
unita': almeno dodici ore articolate su due turni di servizio; 
      2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra  41  e 100
unita': almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio; 
      3) Corpi di polizia locale  con  organico  superiore  alle  100
unita': ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio. 
  5. Le attivita' di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo  i
casi  di  espressa   autorizzazione   del   comandante   all'utilizzo
dell'abito civile. 
  6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento  delle  funzioni  di
polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'art.
1, comma 57,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica),  concernente  l'esclusione
del rapporto di lavoro a tempo parziale per  il  personale  militare,
per quello delle Forze di polizia dello Stato e del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco,  si  applica  anche  al  personale  di  polizia
locale, salvo che sia  diversamente  stabilito  nei  regolamenti  dei
rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale. 
  7. Nelle unita' operative di cui al comma 4 si computano le  figure
professionali assunte con contratto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
indeterminato, considerando  anche  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.