Art. 14 Principi organizzativi 1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuita' operativa. 2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonche' che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilita' urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilita' su almeno due turni di servizio. 3. Nei Comuni nei quali non e' istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi di polizia locale, la cui figura apicale e' il responsabile del servizio. 4. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneita' e migliore servizio alla comunita': a) previsione di almeno una unita' operativa ogni 1000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu' vicina; b) svolgimento delle attivita' di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario: 1) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 40 unita': almeno dodici ore articolate su due turni di servizio; 2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 41 e 100 unita': almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio; 3) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unita': ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio. 5. Le attivita' di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile. 6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale. 7. Nelle unita' operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.