Art. 16 Coordinamento regionale della polizia locale 1. La Regione, avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalita': a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale; b) coordinare le unita' di polizia locale attivate per finalita' di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravita', pregiudichino la salute e l'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale n. 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione; c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale. 2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, e' istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonche' delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici. 3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato. 4. Con regolamento regionale sono definiti: a) le modalita' di composizione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione; b) gli ambiti di intervento del personale sul territorio regionale ai sensi del presente articolo; c) le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, le procedure di iscrizione, le cause e le modalita' di cancellazione; d) le modalita' e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti; e) i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 5. 5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attivita' di cui al comma 1. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente. 7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalita' con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.