Art. 16 
 
            Coordinamento regionale della polizia locale 
 
  1. La Regione, avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, attua
il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento
delle seguenti finalita': 
    a) attivare gli interventi operativi di nuclei  specialistici  di
polizia locale; 
    b) coordinare le unita' di polizia locale attivate per  finalita'
di  prevenzione,  pronto  intervento  e  soccorso  in  situazioni  di
emergenza  in  ordine  a  eventi  che,  per  estensione  o  gravita',
pregiudichino la salute e  l'incolumita'  dei  cittadini,  la  tutela
dell'ambiente e del territorio, in collaborazione  con  le  Forze  di
polizia dello Stato, con  il  Corpo  forestale  regionale  e  con  la
Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge  regionale
n. 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione; 
    c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze
temporanee di enti diversi da quelli  di  appartenenza  su  tutto  il
territorio regionale. 
  2. Per il coordinamento di cui al presente articolo,  e'  istituito
presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale
un elenco del personale operativo volontario, nonche' delle dotazioni
strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso
per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione
con particolare riferimento ai nuclei specialistici. 
  3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi  del  presente
articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o  responsabile
di polizia locale dell'ente  competente  per  territorio  secondo  le
direttive impartite dal sindaco o assessore delegato. 
  4. Con regolamento regionale sono definiti: 
    a) le modalita' di composizione dei nuclei specialistici  di  cui
al comma 1, lettera a), e i relativi ambiti di specializzazione; 
    b)  gli  ambiti  di  intervento  del  personale  sul   territorio
regionale ai sensi del presente articolo; 
    c) le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco di  cui  al
comma 2, le procedure di iscrizione,  le  cause  e  le  modalita'  di
cancellazione; 
    d) le  modalita'  e  la  procedura  di  messa  a  disposizione  e
fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti; 
    e) i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse di  cui
al comma 5. 
  5. La Regione entro il 31 gennaio  assegna  d'ufficio  e  in  unica
soluzione al Comune capoluogo le risorse per il  coordinamento  e  le
attivita' di cui al comma 1. 
  6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta  una
relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente. 
  7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui  all'art.  6,
sono stabiliti le risorse, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  la
Regione  incentiva  gli  enti  che  mettono  a  disposizione  proprio
personale e strumentazioni.