Art. 17 
 
                       Competenza territoriale 
 
  1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le  proprie
funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza  ovvero
dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata. 
  2. In conformita' alla normativa statale, il personale  di  polizia
locale puo' compiere fuori dal territorio di competenza: 
    a)  missioni  autorizzate  per  fini   di   collegamento   e   di
rappresentanza; 
    b) operazioni di  polizia  in  caso  di  flagranza  dell'illecito
commesso nel territorio di appartenenza; 
    c) attivita' delegate dall'autorita' giudiziaria; 
    d) attivita' svolte in attuazione dell'art. 16, nonche' ai  sensi
dell'art. 23.