Art. 17 Competenza territoriale 1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata. 2. In conformita' alla normativa statale, il personale di polizia locale puo' compiere fuori dal territorio di competenza: a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza; b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) attivita' delegate dall'autorita' giudiziaria; d) attivita' svolte in attuazione dell'art. 16, nonche' ai sensi dell'art. 23.