Art. 18 
 
         Gestione associata delle funzioni di polizia locale 
 
  1. La Regione promuove la  gestione  associata  delle  funzioni  di
polizia locale, attraverso le Comunita', le Comunita' di  montagna  e
le convenzioni di cui alla legge regionale n. 21/2019. 
  2. Nel caso di gestione associata mediante Comunita' o Comunita' di
montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni  di  cui
all'art. 12, comma 4, nel territorio  dei  Comuni  appartenenti  alle
Comunita' stesse. 
  3. Nel caso di gestione associata mediante  convenzione,  gli  enti
locali definiscono in particolare: 
    a)  l'ente  da  cui  dipende,  ai   fini   organizzativi   e   di
coordinamento, il servizio associato; 
    b) le modalita' di gestione di ciascun ente; 
    c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative
al servizio associato; 
    d) gli apporti finanziari, di mezzi e  di  personale  degli  enti
aderenti e le  modalita'  di  utilizzo  delle  relative  risorse  nel
territorio di ciascun ente; 
    e) i casi e le modalita' di armamento del personale,  nell'ambito
territoriale  degli   enti   convenzionati,   nell'osservanza   delle
previsioni contenute nei singoli regolamenti; 
    f) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli  enti
partecipanti e di suddivisione delle risorse  apportate  in  caso  di
scioglimento della gestione associata. 
  4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale  mediante
convenzione e' consentita esclusivamente tra Comuni contermini. 
  5. Nell'ambito del territorio della gestione associata e' istituita
una centrale operativa unica al fine di assicurare  il  coordinamento
operativo e l'interoperabilita'  nella  gestione  delle  funzioni  di
polizia locale.