Art. 18 Gestione associata delle funzioni di polizia locale 1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunita', le Comunita' di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale n. 21/2019. 2. Nel caso di gestione associata mediante Comunita' o Comunita' di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'art. 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunita' stesse. 3. Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare: a) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato; b) le modalita' di gestione di ciascun ente; c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato; d) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalita' di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente; e) i casi e le modalita' di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti; f) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata. 4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione e' consentita esclusivamente tra Comuni contermini. 5. Nell'ambito del territorio della gestione associata e' istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilita' nella gestione delle funzioni di polizia locale.