Art. 19 
 
                     Servizi per conto di terzi 
 
  1.  Gli  enti  locali,  per  eventi  riconducibili   ad   attivita'
imprenditoriali, comunque afferenti al  pubblico  interesse,  possono
prevedere l'utilizzo, straordinario  o  esclusivo  oltre  il  normale
impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per
attivita' conformi all'art. 12. 
  2. Per le suddette attivita', da  svolgersi  a  domanda,  gli  enti
locali  definiscono  specifiche  tariffe  e  possono   esentare   dal
pagamento le attivita' richieste da enti pubblici.