Art. 19 Servizi per conto di terzi 1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivita' imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivita' conformi all'art. 12. 2. Per le suddette attivita', da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivita' richieste da enti pubblici.