Art. 20 
 
                     Personale di polizia locale 
 
  1. Il personale della polizia locale si suddivide  nelle  categorie
previste   dal   contratto   collettivo   di    lavoro.    Al    fine
dell'attribuzione  dei  gradi,  il  personale  non  dirigenziale   si
suddivide in agenti, ispettori e commissari. 
  2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di  parita'  di  grado,
assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato: 
    a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di  coordinamento
e controllo; 
    b) l'anzianita' di servizio nel grado rivestito; 
    c) l'anzianita' di servizio nella polizia locale. 
  3. Qualora al comandante non sia  gia'  attribuito  il  grado  piu'
elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo  e'  comunque  attribuito,
per la durata dell'incarico, il grado  pari  a  quello  piu'  elevato
attribuito al personale del Corpo. 
  4. Il personale di polizia  locale  non  puo'  essere  destinato  a
svolgere attivita' e compiti diversi da quelli espressamente previsti
dalla legge. 
  5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative  sul
territorio, le attivita' amministrative connesse allo svolgimento dei
compiti di polizia locale sono svolte  dal  personale  amministrativo
degli enti locali, salvo che,  eccezionalmente,  ricorra  almeno  una
delle seguenti condizioni: 
    a) le attivita' siano immediatamente  correlate  alle  violazioni
accertate; 
    b)  le   attivita'   riguardino   l'acquisizione   di   dotazioni
strumentali dello stesso  personale  di  vigilanza  finalizzate  allo
svolgimento del servizio. 
  6. Il  Corpo  di  polizia  locale  non  puo'  costituire  struttura
intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posto alle dipendenze  di
un diverso settore amministrativo.