Art. 20 Personale di polizia locale 1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari. 2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parita' di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato: a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo; b) l'anzianita' di servizio nel grado rivestito; c) l'anzianita' di servizio nella polizia locale. 3. Qualora al comandante non sia gia' attribuito il grado piu' elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo e' comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello piu' elevato attribuito al personale del Corpo. 4. Il personale di polizia locale non puo' essere destinato a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. 5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attivita' amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) le attivita' siano immediatamente correlate alle violazioni accertate; b) le attivita' riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio. 6. Il Corpo di polizia locale non puo' costituire struttura intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.