Art. 21 Comandante del Corpo di polizia locale 1. Il comando del Corpo e' affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalita', appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessita'. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo puo' essere affidato anche a personale appartenente ad altre Forze di polizia. 2. Il comando del Corpo e' conferito a chi e' inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione. 3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonche' l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'art. 12, comma 4.