Art. 21 
 
               Comandante del Corpo di polizia locale 
 
  1. Il comando del Corpo e' affidato, anche  in  via  temporanea,  a
personale di comprovata professionalita', appartenente  alla  polizia
locale e  con  esperienza  maturata  all'interno  della  stessa,  con
riferimento  ai  compiti  attribuiti  alla  struttura  e   alla   sua
complessita'. Nel caso di incarico  dirigenziale,  fermi  restando  i
requisiti di esperienza maturata, il comando del  Corpo  puo'  essere
affidato anche a personale appartenente ad altre Forze di polizia. 
  2. Il comando del Corpo e' conferito  a  chi  e'  inquadrato  nella
categoria superiore fra il  personale  appartenente  alla  rispettiva
amministrazione. 
  3.  Il  comandante  del  Corpo  di  polizia   locale,   nell'ambito
dell'autonomia   organizzativa   e    operativa,    cura    l'impiego
tecnico-operativo e la formazione del personale, nonche' l'attuazione
delle direttive ricevute ai sensi dell'art. 12, comma 4.