Art. 22 
 
       Elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale 
 
  1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia
di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili  di  polizia
locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianita' nel  ruolo,
con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno. 
  2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui  al  comma 1
per l'individuazione di soggetti in possesso  delle  professionalita'
utili allo svolgimento delle attivita' di comando presso  le  proprie
strutture di polizia locale. 
  3.  L'elenco  e'   adottato   e   aggiornato   periodicamente   con
provvedimento del direttore della  struttura  competente  di  cui  al
comma  1,  su  istanza  dei  comandanti  e  responsabili  interessati
presentata alla medesima struttura e corredata  della  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.