Art. 23 
 
                         Comandi e distacchi 
 
  1. I regolamenti degli enti singoli o  associati  prevedono  che  i
comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad  altro  ente
siano consentiti solo per l'assolvimento  di  compiti  inerenti  alle
funzioni di polizia locale. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera
alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale
dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro
subordinato  con  l'ente  di  appartenenza  agli  effetti  economici,
assicurativi e previdenziali. 
  3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia  locale  per
le esigenze di cui all'art. 16 sono ammessi previa attivazione  della
procedura di cui all'art. 16, comma 4, lettera d).