Art. 23 Comandi e distacchi 1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale. 2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. 3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per le esigenze di cui all'art. 16 sono ammessi previa attivazione della procedura di cui all'art. 16, comma 4, lettera d).