Art. 24 Armamento e strumenti di autotutela 1. Il personale di polizia locale e' dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale. 2. Il personale di polizia locale puo', altresi', essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione e' prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalita' di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale. 3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.