Art. 24 
 
                 Armamento e strumenti di autotutela 
 
  1. Il personale di polizia locale e' dotato  di  armamento  secondo
quanto previsto dalla normativa statale. 
  2. Il personale di polizia locale puo', altresi', essere dotato  di
strumenti di autotutela, individuati con  regolamento  regionale,  la
cui adozione e' prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale.
L'addestramento, l'assegnazione in uso  e  le  modalita'  di  impiego
degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del  Corpo
di polizia locale. 
  3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale  di  cui  al
comma 2 non risulti determinata  o  determinabile  l'indicazione  dei
compiti per i quali il personale di polizia locale  espleta  servizio
con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per  i  servizi
di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.