Art. 26 Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia 1. La Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia cura le attivita' di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale. 2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attivita': a) corsi-concorso e corsi di formazione di base; b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale; c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale. 3. Per la realizzazione delle attivita' formative la Scuola puo' avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo istruttori di tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonche' della collaborazione delle Universita' regionali e di altre realta' formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni. 4. Per la realizzazione delle attivita' formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalita' della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale. 5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresi' la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale. 6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attivita' formative. 7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale e' responsabile dell'attuazione del programma formativo. 8. La partecipazione alle attivita' formative e' obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalita' definite dalla contrattazione collettiva.