Art. 26 
 
       Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. La Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia  Giulia  cura
le attivita' di formazione e aggiornamento  professionale  permanente
degli operatori di polizia locale, avvalendosi del  personale  e  dei
mezzi della struttura regionale  competente  in  materia  di  polizia
locale. 
  2.  La  Scuola   provvede,   valutati   i   fabbisogni   formativi,
all'organizzazione delle seguenti attivita': 
    a) corsi-concorso e corsi di formazione di base; 
    b)  corsi  di  qualificazione  professionale  per   ispettore   e
commissario e di formazione specifica per comandanti  e  responsabili
di polizia locale; 
    c) corsi di aggiornamento  per  tutto  il  personale  di  polizia
locale. 
  3. Per la realizzazione delle attivita' formative  la  Scuola  puo'
avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e  le
attivita' della montagna - CeSFAM,  sentita  la  direzione  regionale
competente in materia,  del  Nucleo  istruttori  di  tiro  del  Corpo
forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle
armi in dotazione, nonche'  della  collaborazione  delle  Universita'
regionali  e  di  altre  realta'  formative   e   didattiche   previa
stipulazione di convenzioni. 
  4.   Per   la   realizzazione   delle   attivita'   formative    le
amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio  personale
e proprie strutture. Le modalita' della collaborazione e  i  relativi
oneri sono  definiti  con  convenzioni,  ovvero  tramite  scambio  di
corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa  a
disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale. 
  5. La Scuola, d'intesa  con  le  amministrazioni  di  appartenenza,
promuove  altresi'  la  realizzazione  di  programmi  di   formazione
integrata  tra  le  Forze  di  polizia  dello  Stato  dislocate   sul
territorio regionale, il  Corpo  forestale  regionale  e  la  polizia
locale. 
  6. La Giunta regionale provvede annualmente  alla  definizione  dei
contenuti  generali  del  programma  di  formazione,   fissando   gli
indirizzi per la realizzazione delle attivita' formative. 
  7. Il direttore della struttura regionale competente in materia  di
polizia  locale  e'  responsabile   dell'attuazione   del   programma
formativo. 
  8. La partecipazione alle attivita' formative e'  obbligatoria  per
tutto il personale di polizia locale. Il superamento  delle  relative
prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni
di carriera,  secondo  le  modalita'  definite  dalla  contrattazione
collettiva.