Art. 28 
 
          Comitato tecnico regionale per la polizia locale 
 
  1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale e' composto: 
    a) dal direttore della struttura regionale competente in  materia
di polizia locale, che lo presiede; 
    b) dal comandante del Corpo di  polizia  locale  comprendente  il
Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente; 
    c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di
provincia; 
    d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione  superiore
a ventimila abitanti; 
    e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni  ad  alto  flusso
turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti; 
    f) da quattro comandanti o responsabili designati  dal  Consiglio
delle autonomie locali. 
  2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale e'  nominato
con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia
locale e resta in carica per la durata della  legislatura  regionale;
qualora  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  non  provveda  alle
designazioni  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta,   l'assessore
provvede direttamente alla nomina. 
  3. Il Comitato tecnico regionale per la  polizia  locale  collabora
attivamente con la  struttura  regionale  competente  in  materia  di
polizia locale e svolge funzioni di: 
    a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento  della
polizia locale; 
    b)  sviluppo  dell'uniformita'  operativa   anche   mediante   la
predisposizione di programmi formativi e di modulistica  e  programmi
gestionali unici; 
    c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche. 
  4.  Una  specifica  seduta   viene   riservata   annualmente   alla
partecipazione  dei  rappresentanti  regionali   delle   Associazioni
Professionali di  Polizia  locale  maggiormente  rappresentative  sul
territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale  occasione  i
citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni  Associazione,  di
cui almeno uno prescelto tra il personale con grado  di  ispettore  o
agente,  possono  proporre  all'ordine  del   giorno   tematiche   di
particolare interesse sui temi di cui al comma 3. 
  5. La partecipazione alle riunioni e alle attivita' del Comitato da
parte dei componenti e' considerata attivita' di servizio. Le  sedute
del Comitato sono valide con la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei
componenti o loro delegati.  Svolge  le  funzioni  di  segretario  un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
polizia locale.