Art. 29 
 
                    Giornata della polizia locale 
 
  1. Una manifestazione regionale denominata Giornata  della  polizia
locale e' organizzata il 20 gennaio di ogni anno, in occasione  della
celebrazione del patrono, San Sebastiano. 
  2. Il Comitato tecnico  di  cui  all'art.  28,  in  relazione  alle
candidature  presentate  annualmente  dai   Comuni   della   Regione,
individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione. 
  3. In occasione della manifestazione  sono  consegnate  benemerenze
regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia  locale
che nel corso dell'anno precedente si sono  particolarmente  distinti
nell'attivita' di servizio. 
  4. Le benemerenze  consistono  nell'encomio  solenne  e  in  quello
semplice del Presidente della Regione e sono  conferite  con  decreto
dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale. 
  5.  La  Regione  concede  contributi  per  la  realizzazione  della
manifestazione regionale al Comune individuato secondo  le  modalita'
previste al comma 2. 
  6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalita'
di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.