Art. 29 Giornata della polizia locale 1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale e' organizzata il 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, San Sebastiano. 2. Il Comitato tecnico di cui all'art. 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione. 3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attivita' di servizio. 4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale. 5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalita' previste al comma 2. 6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.