Art. 30 
 
              Banca dati regionale delle polizie locali 
 
  1. E' istituita e gestita presso la struttura regionale  competente
in materia di polizia locale la banca dati  regionale  delle  polizie
locali. 
  2.  I  Corpi   e   i   Servizi   di   polizia   locale   aggiornano
sistematicamente la struttura  regionale  competente  in  materia  in
merito alle attivita' svolte,  nonche'  in  merito  ai  dati  e  alle
informazioni inerenti alla propria struttura.