Art. 30 Banca dati regionale delle polizie locali 1. E' istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali. 2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attivita' svolte, nonche' in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.