Art. 31 
 
                             Regolamenti 
 
  1. Al fine di garantire  la  sicurezza  del  personale  di  polizia
locale, la funzionalita' e l'omogeneita' del  servizio  su  tutto  il
territorio regionale, sono determinati con regolamento: 
    a) le caratteristiche dei mezzi e degli  strumenti  operativi  in
dotazione; 
    b)   le   caratteristiche   delle   divise   con   gli   elementi
identificativi dell'ente  di  appartenenza  e  con  lo  stemma  della
Regione, nonche' le caratteristiche delle tessere  di  riconoscimento
personale; 
    c)  i  gradi,  i  criteri  di  attribuzione  degli  stessi  e  le
caratteristiche dei distintivi di grado. 
  2. La scheda tecnica,  la  rappresentazione  grafica  e  l'immagine
esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise  del  personale
di  polizia  locale,  nonche'  la  rappresentazione   grafica   delle
decorazioni  concesse  per  le  benemerenze  e  dei   distintivi   di
specialita' sono definite con decreto del direttore  della  struttura
regionale competente in materia di polizia locale,  su  proposta  del
Comitato tecnico della polizia locale.