Art. 31 Regolamenti 1. Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalita' e l'omogeneita' del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento: a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonche' le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale; c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado. 2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonche' la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialita' sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.