Art. 32 
 
      Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale 
 
  1. E' istituito un fondo  in  favore  degli  operatori  di  polizia
locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a
titolo di  indennizzo,  nei  casi  di  decesso  o  danni  permanenti,
derivanti  da  infortunio,  subiti  dagli  stessi   operatori   nello
svolgimento del servizio. 
  2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al  comma
i sono cumulabili con provvidenze di analoga  natura  previste  dallo
Stato o da altre pubbliche amministrazioni. 
  3. La domanda di accesso al fondo e' presentata dai soggetti di cui
al  comma  1,  entro  un  anno  dal  decesso o   dal   riconoscimento
dell'invalidita' permanente dell'operatore di polizia locale. 
  4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il
fondo di cui al comma  1,  tenuto  conto,  nei  casi  di  invalidita'
permanente, della percentuale di invalidita' riconosciuta. La  Giunta
regionale  determina,  altresi',  le  modalita',  i  termini   e   le
condizioni per l'erogazione dell'importo, nonche' le procedure per la
gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.