Art. 33 
 
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico  degli
                     operatori di polizia locale 
 
  1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa
che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a  carico  degli
operatori di polizia locale, per atti o fatti  direttamente  connessi
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio,
nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti  la
materia. 
  2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite
senza interessi entro cinque anni dall'erogazione. 
  3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le  modalita'  di
presentazione delle domande,  i  criteri  di  accesso  al  fondo,  le
modalita' di erogazione e di rimborso.