Art. 19 
 
                Programmi di investimento oggetto di 
                  cofinanziamento europeo e statale 
 
  1. La  regione  attua,  nel  periodo  2014/2023,  gli  investimenti
definiti nell'ambito del Programma investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato  dal  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto
dai regolamenti (UE) n.  1301/2013  e  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni  e
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale  e  sull'obiettivo
Investimenti per la crescita e l'occupazione. 
  2. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea  C/2015/907,  in  data  12  febbraio  2015,   del   Programma
investimenti per la crescita e l'occupazione  2014/2020  (FESR),  gli
investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie che l'Unione europea e  lo  Stato  italiano
rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari). 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della  regione,  di
euro 19.112.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento
prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 9.460.000  quale
quota di risorse aggiuntive regionali. La  quota  di  cofinanziamento
regionale e' determinata, per il triennio 2020/2022,  in  complessivi
euro 3.898.988,65, di cui euro 3.552.189,26 gia' autorizzati  per  il
periodo 2014/2019 e riprogrammati, ed e' annualmente cosi' suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 2.253.610,64; 
    b) anno 2021 euro 1.298.578,62; 
    c) anno 2022 euro 346.799,39. 
  La quota di risorse aggiuntive regionali  e'  determinata,  per  il
triennio 2020/2022, in complessivi euro 6.450.000 ed  e'  annualmente
cosi' suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 2.580.000; 
    b) anno 2021 euro 1.890.000; 
    c) anno 2022 euro 1.980.000. 
  4. La regione attua,  nel  periodo  2021/2027,  gli  interventi  da
definire nell'ambito del Programma investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) e dal Fondo di  rotazione  statale,  previsto  dalla
proposta di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
[COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e  al  Fondo  di  coesione  e  dalla  proposta  di
regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  [COM(2018)  375
final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo europeo di sviluppo  regionale,  al  Fondo  sociale  europeo
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e le regole finanziarie applicabili  a  tali  fondi  e  al
Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza  interna  e  allo
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. 
  5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati  anche  mediante
l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo  Stato
italiano rendono  disponibili,  in  applicazione  della  proposta  di
regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  [COM(2018)  375
final] e della legge n. 183/1987. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e per consentire  l'avvio  di
primi interventi, e' autorizzata, per il periodo 2020/2021, la spesa,
a carico della regione, di euro 913.851,75  quale  quota  di  risorse
aggiuntive regionali per  il  periodo  2020/2021,  annualmente  cosi'
suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 620.000; 
    b) anno 2021 euro 216.311,05; 
    c) anno 2022 euro 77.540,70. 
  7. La regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti
nell'ambito  del   Programma   Investimenti   per   la   crescita   e
l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo di rotazione statale  e  previsto  dai  regolamenti
(UE) n. 1303/2013  e  n.  1304/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul
Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e
l'occupazione. 
  8. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo,
con decisione C/5827/2019, in data  30  luglio  2019,  del  Programma
Investimenti per la crescita e  l'occupazione  2014/2020  (FSE),  gli
interventi di cui al comma 7 sono attuati anche  mediante  l'utilizzo
delle risorse finanziarie che l'Unione europea e  lo  Stato  italiano
rendono   disponibili,   in   applicazione,   rispettivamente,    del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987. 
  9. Per gli interventi di cui al comma 7,  e'  autorizzata,  per  il
triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico  della  regione  di
euro 11.194.228,06, cosi' suddivisa: 
    a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal
piano finanziario del Programma, annualmente cosi' suddivisa: 
      1) anno 2020 euro 2.200.926,94; 
      2) anno 2021 euro 1.085.736,63; 
      3) anno 2022 euro 280.083,15; 
    b)  euro  7.627.481,34,  quale  quota   di   risorse   aggiuntive
regionali, cosi' suddivisa: 
      1) anno 2020 euro 1.564.760; 
      2) anno 2021 euro 2.814.760; 
      3) anno 2022 euro 3.247.961,34. 
  10. Per il Piano giovani Valle d'Aosta  2013/2015,  rientrante  nel
Piano nazionale di azione coesione  (PAC),  e'  autorizzata,  per  il
biennio 2020/2021, la spesa di euro 500.000, quale quota  di  risorse
aggiuntive regionali, annualmente cosi' suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 220.000; 
    b) anno 2021 euro 280.000. 
  11.  Per  il  Programma  operativo  nazionale  Occupazione  giovani
2014/2020  (PON  IOG  FSE),  attuativo,  in  Italia,  dell'iniziativa
Garanzia giovani, e' autorizzata, per il triennio 2020/2022, la quota
di risorse aggiuntive regionali di euro  150.000,  annualmente  cosi'
suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 50.000; 
    b) anno 2021 euro 50.000; 
    c) anno 2022 euro 50.000. 
  12. Per il  Programma  operativo  nazionale  Sistemi  di  politiche
attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) 2014/2020 e' autorizzata, per
l'annualita' 2020, la quota di risorse aggiuntive regionali  di  euro
150.000. 
  13. La regione attua, nel periodo 2021/2027,  gli  investimenti  da
definire nell'ambito del Programma Investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo  Plus
(FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla  proposta  di
regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  [COM(2018)  382
final del 30 maggio 2018] relativo  al  Fondo  sociale  europeo  Plus
(FSE+) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo  e  del
Consiglio [COM(2018) 375  final  del  29  maggio  2018],  recante  le
disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo  europeo   di   sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo  di  coesione,  al
Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  le  regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo  e  migrazione,
al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento  per  la  gestione
delle frontiere e i visti. 
  14. Gli investimenti di cui al comma 13 sono attuati anche mediante
l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo  Stato
italiano rendono  disponibili,  in  applicazione  della  proposta  di
regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio  [COM(2018)  375
final] e della legge n. 183/1987. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 13 e  per  consentire  l'avvio
dei primi interventi, e' autorizzata, per il  periodo  2021/2022,  la
spesa, a carico della regione,  di  euro  2.164.000  quale  quota  di
risorse aggiuntive regionali per il  periodo  2021/2022,  annualmente
cosi' suddivisa: 
    a) anno 2021 euro 1.062.000; 
    b) anno 2022 euro 1.102.000. 
  16. La regione  attua,  nel  periodo  2007/2022,  gli  investimenti
definiti  nell'ambito  del  Programma  Valle   d'Aosta   oggetto   di
contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (FSC, ex
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)). 
  17. Per le finalita' di cui al comma 16,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2007/2022, la spesa complessiva, a carico della  regione,  di
euro 35.128.423, cosi' suddivisa: 
    a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento  prevista  dal
piano finanziario del Programma; 
    b) euro 16.338.256, quale quota di risorse  aggiuntive  regionali
che, per  il  periodo  2020/2022,  e'  determinata  in  euro  24.000,
annualmente cosi' suddivisa: 
      1) anno 2020 euro 8.000; 
      2) anno 2021 euro 8.000; 
      3) anno 2022 euro 8.000. 
  18.  La  regione  attua,  nel   periodo   2014/2022,   investimenti
nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro  2014/2020,
cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di
risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
squilibri economici e sociali, a norma dell'art.  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42). 
  19. Per le finalita' di cui al comma 18,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2020/2022, la spesa complessiva, a carico della  regione,  di
euro 2.553.210, annualmente cosi' suddivisa: 
    a) quale quota di cofinanziamento  regionale:  euro  928.000  per
l'anno 2020; 
    b) quale quota di risorse aggiuntive regionali:  euro  1.625.210,
per il triennio 2020/2022, annualmente cosi' suddivisi: 
      1) anno 2020 euro 27.100; 
      2) anno 2021 euro 90.110; 
      3) anno 2022 euro 1.508.000. 
  20. Gli oneri a carico della regione per l'attuazione dei Programmi
di cooperazione territoriale europea relativi al  periodo  2014/2020,
previsti dai regolamenti (UE) numeri 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  cofinanziati  dal  Fondo
europeo di  sviluppo  regionale  (FESR)  e  dal  Fondo  di  rotazione
statale, per il periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento  di
attivita' nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della
Commissione europea e della Strategia europea per la  regione  alpina
(EUSALP),  sono   determinati   in   complessivi   euro   513.185,41,
annualmente cosi' suddivisi: 
    a) anno 2020 euro 183.756,60; 
    b) anno 2021 euro 163.163,31; 
    c) anno 2022 euro 166.265,50. 
  21. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea  2014/2020
(FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea  (FESR)  e
dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l.  183/1987,
effettuati dal capofila di  progetto  in  favore  dei  partner,  sono
contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi
e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalita'  e  autonomia
decisionale del medesimo nell'espletamento di tale  attivita'  per  i
Programmi interessanti la Valle d'Aosta. 
  22. Le variazioni compensative tra i titoli degli  stanziamenti  di
entrata e tra quelli  di  spesa,  di  competenza  e  di  cassa,  sono
disposte con deliberazione della giunta regionale, nei  limiti  degli
stanziamenti previsti  dal  presente  articolo.  Per  i  Programmi  a
cofinanziamento europeo e statale che  prevedono  il  cofinanziamento
regionale, tali variazioni si estendono anche agli  stanziamenti  dei
capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in  linea  con  il
principio contabile  applicato  della  contabilita'  finanziaria  che
estende  la  natura  vincolata  dei  trasferimenti  UE  alle  risorse
destinate al cofinanziamento statale, ancorche' derivanti da  entrate
proprie dell'ente. 
  23. Le spese per interventi coerenti con  i  Programmi  di  cui  al
presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere
sui  medesimi  Programmi,   purche'   rispondenti   ai   criteri   di
ammissibilita' previsti dalla normativa vigente. 
  24. Le risorse aggiuntive regionali di  cui  al  presente  articolo
sono  autorizzate  per  integrare  la   disponibilita'   di   risorse
finanziarie per obiettivi  previsti  dai  Programmi  e  dai  Progetti
cofinanziati, laddove questi  ultimi  non  assicurino  la  necessaria
risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla  luce  di  possibili
rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di  spesa
e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilita'  previsti
dalla normativa europea e  statale,  dai  Programmi  e  dai  relativi
sistemi  di  gestione  e   controllo.   Al   fine   di   massimizzare
l'acquisizione  al  bilancio  regionale  delle  entrate  relative  ai
contributi europei e statali, le  spese,  afferenti  ai  capitoli  di
spesa del bilancio della regione riferiti, da un lato,  alle  risorse
europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di Programmi
e Progetti e, dall'altro,  alle  risorse  aggiuntive  regionali  e  a
quelle di  cui  al  comma  23,  sono  considerate  nell'ambito  della
certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea  e
dello Stato, in  quanto  rispondenti  ai  vincoli  di  ammissibilita'
previsti dalla normativa europea  e  statale,  dai  Programmi  e  dai
relativi sistemi di gestione e controllo.