Art. 19 Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale 1. La regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, per il periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 19.112.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 9.460.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale e' determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 3.898.988,65, di cui euro 3.552.189,26 gia' autorizzati per il periodo 2014/2019 e riprogrammati, ed e' annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 2.253.610,64; b) anno 2021 euro 1.298.578,62; c) anno 2022 euro 346.799,39. La quota di risorse aggiuntive regionali e' determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 6.450.000 ed e' annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 2.580.000; b) anno 2021 euro 1.890.000; c) anno 2022 euro 1.980.000. 4. La regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della legge n. 183/1987. 6. Per le finalita' di cui al comma 4 e per consentire l'avvio di primi interventi, e' autorizzata, per il periodo 2020/2021, la spesa, a carico della regione, di euro 913.851,75 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2020/2021, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 620.000; b) anno 2021 euro 216.311,05; c) anno 2022 euro 77.540,70. 7. La regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 8. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/5827/2019, in data 30 luglio 2019, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), gli interventi di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987. 9. Per gli interventi di cui al comma 7, e' autorizzata, per il triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico della regione di euro 11.194.228,06, cosi' suddivisa: a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente cosi' suddivisa: 1) anno 2020 euro 2.200.926,94; 2) anno 2021 euro 1.085.736,63; 3) anno 2022 euro 280.083,15; b) euro 7.627.481,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, cosi' suddivisa: 1) anno 2020 euro 1.564.760; 2) anno 2021 euro 2.814.760; 3) anno 2022 euro 3.247.961,34. 10. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), e' autorizzata, per il biennio 2020/2021, la spesa di euro 500.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 220.000; b) anno 2021 euro 280.000. 11. Per il Programma operativo nazionale Occupazione giovani 2014/2020 (PON IOG FSE), attuativo, in Italia, dell'iniziativa Garanzia giovani, e' autorizzata, per il triennio 2020/2022, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 50.000; b) anno 2021 euro 50.000; c) anno 2022 euro 50.000. 12. Per il Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) 2014/2020 e' autorizzata, per l'annualita' 2020, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000. 13. La regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 382 final del 30 maggio 2018] relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. 14. Gli investimenti di cui al comma 13 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della legge n. 183/1987. 15. Per le finalita' di cui al comma 13 e per consentire l'avvio dei primi interventi, e' autorizzata, per il periodo 2021/2022, la spesa, a carico della regione, di euro 2.164.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2021 euro 1.062.000; b) anno 2022 euro 1.102.000. 16. La regione attua, nel periodo 2007/2022, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (FSC, ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)). 17. Per le finalita' di cui al comma 16, e' autorizzata, per il periodo 2007/2022, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 35.128.423, cosi' suddivisa: a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma; b) euro 16.338.256, quale quota di risorse aggiuntive regionali che, per il periodo 2020/2022, e' determinata in euro 24.000, annualmente cosi' suddivisa: 1) anno 2020 euro 8.000; 2) anno 2021 euro 8.000; 3) anno 2022 euro 8.000. 18. La regione attua, nel periodo 2014/2022, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 19. Per le finalita' di cui al comma 18, e' autorizzata, per il periodo 2020/2022, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 2.553.210, annualmente cosi' suddivisa: a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2020; b) quale quota di risorse aggiuntive regionali: euro 1.625.210, per il triennio 2020/2022, annualmente cosi' suddivisi: 1) anno 2020 euro 27.100; 2) anno 2021 euro 90.110; 3) anno 2022 euro 1.508.000. 20. Gli oneri a carico della regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) numeri 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento di attivita' nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati in complessivi euro 513.185,41, annualmente cosi' suddivisi: a) anno 2020 euro 183.756,60; b) anno 2021 euro 163.163,31; c) anno 2022 euro 166.265,50. 21. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal capofila di progetto in favore dei partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalita' e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attivita' per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta. 22. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilita' finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. 23. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purche' rispondenti ai criteri di ammissibilita' previsti dalla normativa vigente. 24. Le risorse aggiuntive regionali di cui al presente articolo sono autorizzate per integrare la disponibilita' di risorse finanziarie per obiettivi previsti dai Programmi e dai Progetti cofinanziati, laddove questi ultimi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di spesa e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilita' previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo. Al fine di massimizzare l'acquisizione al bilancio regionale delle entrate relative ai contributi europei e statali, le spese, afferenti ai capitoli di spesa del bilancio della regione riferiti, da un lato, alle risorse europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di Programmi e Progetti e, dall'altro, alle risorse aggiuntive regionali e a quelle di cui al comma 23, sono considerate nell'ambito della certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea e dello Stato, in quanto rispondenti ai vincoli di ammissibilita' previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo.