Art. 20 Programma di sviluppo rurale 1. La regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 febbraio 2016, n. 1849/XIV, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento regionale, annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2021 euro 2.500.000; b) anno 2022 euro 7.500.000. (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.) 3. Per le attivita' di gestione del Programma di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa e' rideterminata, per il triennio 2020/2022, in euro 780.000 (Programma 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2020 euro 260.000; b) anno 2021 euro 260.000; c) anno 2022 euro 260.000. 4. Ai fini dell'avvio della nuova programmazione europea in materia di agricoltura e di sviluppo rurale per il periodo 2021/2027 e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 5.000.000 (Programma 16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).