Art. 20 
 
                    Programma di sviluppo rurale 
 
  1. La regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti
nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con
deliberazione del  Consiglio  regionale  del  25  febbraio  2016,  n.
1849/XIV, in applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  euro  10.000.000  quale  quota  di   cofinanziamento
regionale, annualmente cosi' suddivisa: 
    a) anno 2021 euro 2.500.000; 
    b) anno 2022 euro 7.500.000. 
  (Programma 16.01 - Sviluppo del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare - parz.) 
  3. Per le attivita' di gestione del Programma di cui  al  comma  1,
l'autorizzazione  di  spesa  e'  rideterminata,   per   il   triennio
2020/2022, in euro 780.000 (Programma 16.1  -  Sviluppo  del  settore
agricolo e del sistema  agroalimentare -  parz.),  annualmente  cosi'
suddivisa: 
    a) anno 2020 euro 260.000; 
    b) anno 2021 euro 260.000; 
    c) anno 2022 euro 260.000. 
  4. Ai fini dell'avvio della nuova programmazione europea in materia
di agricoltura e di sviluppo  rurale  per  il  periodo  2021/2027  e'
autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro  5.000.000  (Programma
16.1 Sviluppo del settore agricolo e  del  sistema  agroalimentare  -
parz.).