Art. 22 
 
Disposizioni in materia  di  aiuti  regionali  al  settore  agricolo.
  Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 
 
  1. Al comma 6-bis dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto  2016,
n.  17  (Nuova  disciplina  degli  aiuti  regionali  in  materia   di
agricoltura e di  sviluppo  rurale),  le  parole:  «di  proprieta'  o
condotti» sono sostituite dalle seguenti: «condotti direttamente o». 
  2. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 17/2016, e' inserito
il seguente: 
    «Art. 10-ter (Aiuti al settore dell'apicoltura). - 1. Al fine  di
sostenere il patrimonio apicolo e  di  compensare  le  PMI,  iscritte
presso l'anagrafe apistica  nazionale  nella  sezione  commerciale  e
operanti nel territorio  regionale,  per  le  perdite  di  produzione
dovute ad avversita' atmosferiche, possono essere  concessi  aiuti  a
fondo perduto fino ad un massimo di venti euro ad alveare nei casi in
cui le stesse PMI non abbiano beneficiato, in  relazione  al  settore
dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'articolo 10-bis. 
    2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013.». 
  3. L'art. 17 della legge regionale 3  agosto  2016,  n.  17  (Nuova
disciplina degli aiuti regionali  in  materia  di  agricoltura  e  di
sviluppo rurale), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 17 (Azioni  di  valorizzazione  e  promozione  del  settore
agricolo). - 1. Al  fine  di  valorizzare  e  promuovere  il  settore
agricolo, le filiere corte  e  la  cultura  rurale,  con  particolare
riferimento  al  settore  zootecnico  e  all'animazione  sociale,  la
regione puo': 
      a) organizzare e  partecipare  a  manifestazioni  tematiche  di
interesse agricolo in ambito regionale, statale e sovrastatale, anche
in collaborazione con altri soggetti; 
      b)  assumere  altre   iniziative   dirette,   con   particolare
riferimento  all'acquisto,  a  fini  divulgativi,  di   pubblicazioni
tematiche a interesse agricolo e zootecnico e  alla  realizzazione  e
divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine  pubblicitarie,  di
materiale  informativo  relativo  alle  produzioni  agroalimentari  e
vitivinicole  regionali,  senza  alcun  pregiudizio  qualitativo  che
evidenzi la superiorita' di  tali  produzioni  rispetto  ad  altre  o
riferimenti diretti a singoli operatori del settore; 
      c) concedere aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma  di
servizi  agevolati  che   non   comportino   pagamenti   diretti   ai
beneficiari, per l'organizzazione e  la  partecipazione  a  concorsi,
fiere, esposizioni  e  manifestazioni  finalizzate  a  valorizzare  e
promuovere il settore agricolo e la cultura rurale; 
      d) valorizzare le  eccellenze  del  territorio  regionale,  con
particolare  riferimento  ai  prodotti  a  denominazione  di  origine
protetta (DOP), ai prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) e
ai prodotti agroalimentari tradizionali (PAT),  anche  attraverso  la
sottoscrizione di protocolli di intesa. 
    2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, lettera c): 
      a) gli enti locali, le loro  forme  associative  e  i  soggetti
privati che operano senza fini di lucro; 
      b) le  imprese,  le  reti  di  impresa  e  le  associazioni  di
produttori in qualsiasi  forma  giuridica  costituite,  operanti  nel
territorio regionale nel settore agricolo, aventi i requisiti di PMI. 
    3. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza  della
realta' agricola presso la popolazione,  la  Regione  puo',  inoltre,
avviare: 
      a)  attivita'  didattiche  relative   alla   realta'   agricola
regionale; 
      b) attivita' di educazione alimentare; 
      c) attivita' di divulgazione e  di  sperimentazione  in  ambito
agricolo; 
      d) progetti di  sviluppo  del  settore  agroalimentare  con  il
coinvolgimento dei portatori di interesse. 
    4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera  c),  sono  concessi,  in
favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera a), ai sensi e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, e in
favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera b), ai sensi e  nei
limiti dell'art. 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  fino  a  un
massimo del 100 per cento della spesa ammissibile. 
    5. In relazione alle finalita' di cui al  presente  articolo,  la
struttura  regionale  competente  e'  autorizzata  a  effettuare   il
trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 2-ter  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali), ivi comprese la  comunicazione  e  la
diffusione dei medesimi per  scopi  pertinenti  e  non  eccedenti  le
predette finalita'.». 
  4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n.  17/2016,  dopo
le parole: «10-bis,» sono inserite le seguenti: «10-ter,». 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale  n.  17/2016,
e' inserito il seguente: 
    «5-bis. La domanda per la concessione degli aiuti a fondo perduto
di cui alla presente legge non e'  ammissibile  qualora  il  soggetto
istante risulti debitore nei confronti della regione  o  dell'Agenzia
regionale per le erogazioni in  agricoltura  della  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di
anticipo degli  aiuti  previsti  dai  Programmi  di  sviluppo  rurale
2007/2013 e  2014/2020,  ai  sensi  degli  articoli  23  della  legge
regionale 13  giugno  2007,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a  disposizioni
legislative,  variazione  al  bilancio  di  previsione   per   l'anno
finanziario 2007), 33 della legge regionale  15  aprile  2008,  n.  9
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008,
modifiche a  disposizioni  legislative,  variazioni  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per  il
triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29
(Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge  regionale
11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e
23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilita'
regionale per il triennio 2017/2019). E' fatta salva la possibilita',
per il soggetto istante, di estinguere il  debito  nei  confronti  di
Regione o diAREA VdA,  ai  fini  dell'ammissibilita'  della  domanda,
anche richiedendo che la somma prevista a titolo  di  aiuto  a  fondo
perduto sia, in tutto o in  parte,  introitata,  in  commutazione  di
incasso, dalla regione o autorizzando, ai  sensi  dell'articolo  1269
del codice civile, la regione stessa a liquidare la somma prevista  a
titolo di aiuto, in tutto o in parte,  in  favore  di  AREA  VdA.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  agli  aiuti
di cui all'articolo 9 concessi per il tramite delle  associazioni  di
allevatori.». 
  6. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  31  della  legge
regionale n.  17/2016,  le  parole:  «e  12»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 12 e 17, comma 1, lettera c), limitatamente  agli  aiuti
concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17,  comma  2,
lettera b).». 
  7. Gli oneri derivanti dall'applicazione  dei  commi  2  e  3  sono
determinati rispettivamente in annui euro  10.000  e  euro  50.000  a
decorrere dal 2020.  Tali  oneri  sono  ricompresi  per  il  triennio
2020/2022 nell'autorizzazione complessiva della  legge  regionale  n.
17/2016, come determinata dall'allegato 1 (Programma 16.01 - Sviluppo
del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).