Art. 22 Disposizioni in materia di aiuti regionali al settore agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 1. Al comma 6-bis dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), le parole: «di proprieta' o condotti» sono sostituite dalle seguenti: «condotti direttamente o». 2. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 17/2016, e' inserito il seguente: «Art. 10-ter (Aiuti al settore dell'apicoltura). - 1. Al fine di sostenere il patrimonio apicolo e di compensare le PMI, iscritte presso l'anagrafe apistica nazionale nella sezione commerciale e operanti nel territorio regionale, per le perdite di produzione dovute ad avversita' atmosferiche, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di venti euro ad alveare nei casi in cui le stesse PMI non abbiano beneficiato, in relazione al settore dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'articolo 10-bis. 2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013.». 3. L'art. 17 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Azioni di valorizzazione e promozione del settore agricolo). - 1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte e la cultura rurale, con particolare riferimento al settore zootecnico e all'animazione sociale, la regione puo': a) organizzare e partecipare a manifestazioni tematiche di interesse agricolo in ambito regionale, statale e sovrastatale, anche in collaborazione con altri soggetti; b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche a interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorita' di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore; c) concedere aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale; d) valorizzare le eccellenze del territorio regionale, con particolare riferimento ai prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ai prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) e ai prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, lettera c): a) gli enti locali, le loro forme associative e i soggetti privati che operano senza fini di lucro; b) le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, aventi i requisiti di PMI. 3. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realta' agricola presso la popolazione, la Regione puo', inoltre, avviare: a) attivita' didattiche relative alla realta' agricola regionale; b) attivita' di educazione alimentare; c) attivita' di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo; d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento dei portatori di interesse. 4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi, in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera a), ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, e in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera b), ai sensi e nei limiti dell'art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile. 5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, la struttura regionale competente e' autorizzata a effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalita'.». 4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «10-bis,» sono inserite le seguenti: «10-ter,». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2016, e' inserito il seguente: «5-bis. La domanda per la concessione degli aiuti a fondo perduto di cui alla presente legge non e' ammissibile qualora il soggetto istante risulti debitore nei confronti della regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi degli articoli 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019). E' fatta salva la possibilita', per il soggetto istante, di estinguere il debito nei confronti di Regione o diAREA VdA, ai fini dell'ammissibilita' della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di aiuto a fondo perduto sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di aiuto, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti di cui all'articolo 9 concessi per il tramite delle associazioni di allevatori.». 6. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 17/2016, le parole: «e 12» sono sostituite dalle seguenti: «, 12 e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b).». 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 sono determinati rispettivamente in annui euro 10.000 e euro 50.000 a decorrere dal 2020. Tali oneri sono ricompresi per il triennio 2020/2022 nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 17/2016, come determinata dall'allegato 1 (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).