Art. 23 Rifinanziamento degli interventi in favore delle nuove imprese innovative di cui alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 8-bis della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), gia' determinata in euro 150.000 per l'anno 2019 dall'art. 15 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), e' determinata per il medesimo importo per l'anno 2020 nella Missione 14 -Programma 1, a valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 150.000 per l'anno 2020 (Programma 14.01 Industria e PMI e Artigianato - parz.).