Art. 23 
 
Rifinanziamento  degli  interventi  in  favore  delle  nuove  imprese
  innovative di cui alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 
 
  1. L'autorizzazione di spesa per gli  interventi  di  cui  all'art.
8-bis della  legge  regionale  14  giugno  2011,  n.  14  (Interventi
regionali in favore delle nuove imprese innovative), gia' determinata
in euro 150.000 per l'anno 2019 dall'art. 15 della legge regionale 24
aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al  bilancio  di
previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio  2019/2021.
Modificazioni di leggi regionali), e'  determinata  per  il  medesimo
importo per l'anno 2020 nella Missione 14 -Programma 1, a valere  sui
fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
  2. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato  in  euro  150.000  per  l'anno  2020  (Programma   14.01
Industria e PMI e Artigianato - parz.).