Art. 24 Disposizioni in materia di attivita' promozionale della regione. Modificazione alla legge regionale n. 2/2003 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'organizzazione di mostre e concorsi che possono prevedere l'assegnazione di premi in denaro». 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 30.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.01 Industria e PMI e Artigianato - parz.).