Art. 24 
 
Disposizioni in materia  di  attivita'  promozionale  della  regione.
  Modificazione alla legge regionale n. 2/2003 
 
  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
2/2003,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche
attraverso  l'organizzazione  di  mostre  e  concorsi   che   possono
prevedere l'assegnazione di premi in denaro». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 30.000 a  decorrere  dal  2020  (Programma  14.01
Industria e PMI e Artigianato - parz.).