Art. 25 
 
                    Contributi in conto interessi 
                 a sostegno dell'edilizia abitativa 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, per il triennio
2020/2022, la Regione sostiene le iniziative  di  cui  al  titolo  IV
della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia
di politiche abitative), anche mediante la concessione di  contributi
in conto interessi per la riduzione,  per  un  massimo  di  un  punto
percentuale e mezzo, del tasso fisso di interesse di  mutui  bancari,
di durata non superiore  a  trent'anni,  stipulati  con  istituti  di
credito convenzionati con la regione, sulla  base  dello  schema-tipo
approvato con deliberazione della giunta regionale,  adottata  previo
parere  della  Commissione   consiliare   competente.   La   predetta
deliberazione, in coerenza con le disposizioni attuative  del  titolo
IV della legge regionale n. 3/2013, vigenti alla data del 31 dicembre
2019, stabilite dalla giunta regionale, per ciascuna delle iniziative
oggetto di agevolazione, disciplina, inoltre, i requisiti  soggettivi
e  oggettivi  per  l'accesso  all'agevolazione,  la   spesa   massima
ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di  interesse,  le
modalita'    procedurali    per    l'ottenimento    e    l'erogazione
dell'agevolazione, i vincoli di destinazione cui sono assoggettati  i
beni oggetto dell'agevolazione e le conseguenze in caso di violazione
dei predetti vincoli. 
  2. Le domande di mutuo a tasso agevolato presentate  ai  sensi  del
titolo  IV  della  legge  regionale  n.  3/2013  e   delle   relative
disposizioni  attuative,  non  ancora  oggetto  di  provvedimento  di
concessione alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
possono essere convertite, su istanza del richiedente, in domande  di
contributo in conto interessi, anche con  riferimento  a  mutui  gia'
stipulati con istituti di credito, purche' aderenti alla  convenzione
stipulata con la Regione ai sensi del comma 1, per la durata  residua
del  finanziamento   e   alle   altre   condizioni   previste   nella
deliberazione della giunta regionale. Le domande  di  concessione  di
mutui a tasso agevolato non  convertite  conservano  validita'  e  il
procedimento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla  data
di presentazione delle stesse. 
  3. La struttura competente  in  materia  di  edilizia  residenziale
informa i soggetti istanti riguardo ai  tempi  massimi  previsti  per
l'erogazione dei mutui a tasso agevolato di cui al  titolo  IV  della
legge regionale n. 3/2013. Per le domande  di  cui  al  comma  2,  la
predetta informazione e' comunicata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai fini dell'eventuale istanza
di conversione. 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
quantificato, nei 30 anni, in complessivi  euro  37.400.000,  di  cui
euro 750.000 per l'anno 2020, 1.500.000 per l'anno 2021  e  2.250.000
per l'anno 2022 (Programma 8.02 - Edilizia  residenziale  pubblica  e
locale e piani di edilizia economico-popolare - parz.). 
  5.  Limitatamente   al   biennio   2020/2021   e   ai   soli   fini
dell'applicazione del presente articolo, possono essere utilizzate le
risorse giacenti sul fondo di rotazione di cui alla  legge  regionale
n. 3/2013, per un importo massimo di euro 2.250.000. 
  6. Conseguentemente, nel  triennio  2020/2022  sono  introitate  al
bilancio di previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio
2020/2022 esclusivamente le  disponibilita'  giacenti  sul  fondo  di
rotazione di cui alla legge regionale n. 3/2013 per  euro  2.250.000,
di cui 750.000 nell'anno 2020 e 1.500.000  nell'anno  2021  titolo  3
(Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed  altre  entrate
correnti).