Art. 30 Misure straordinarie di sostegno alle Pro loco per le spese di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche 1. La regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, attraverso la concessione alle Pro loco operanti nel territorio regionale di contributi straordinari per le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. 2. I contribuiti di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di 5.000 euro per ciascun evento e, comunque, per un importo non superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, nell'ambito della quale rientrano gli adempimenti per l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso. 3. Al fine di definire modalita' condivise per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, e' istituito presso la regione, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un apposito Tavolo di lavoro, che puo' prevedere anche articolazioni sul territorio che tengano conto delle singole specificita' locali. 4. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalita' attuative di quanto previsto dal presente articolo. 5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in annui euro 250.000 a decorrere dal 2020 (Programma 7.1 -Sviluppo e valorizzazione del turismo).