Art. 30 
 
Misure straordinarie di sostegno  alle  Pro  loco  per  le  spese  di
  gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche 
 
  1. La  regione,  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  turistico,
culturale e sociale del territorio e  di  valorizzare  le  tradizioni
locali,  sostiene  l'organizzazione  di  manifestazioni  fieristiche,
artigianali  e  sportive,  feste  tradizionali,   sagre   ed   eventi
enogastronomici  di  rilevanza  turistica   locale,   attraverso   la
concessione alle  Pro  loco  operanti  nel  territorio  regionale  di
contributi straordinari per le spese correlate all'adempimento  degli
obblighi previsti dalla normativa nazionale in  materia  di  gestione
della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. 
  2. I contribuiti di cui al  comma  1  sono  concessi  nella  misura
massima di 5.000 euro per ciascun evento e, comunque, per un  importo
non superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta e ritenuta
ammissibile, nell'ambito della quale rientrano  gli  adempimenti  per
l'ottenimento  delle  certificazioni   in   materia   di   sicurezza,
antincendio e primo soccorso. 
  3. Al fine di definire modalita' condivise per  la  semplificazione
delle procedure e  degli  adempimenti  amministrativi  necessari  per
l'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, e'
istituito presso la  regione,  senza  ulteriori  oneri  aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale, un apposito Tavolo di lavoro, che puo'
prevedere anche articolazioni sul territorio che tengano conto  delle
singole specificita' locali. 
  4. La giunta regionale, con  propria  deliberazione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' attuative  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo. 
  5. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in annui euro 250.000 a decorrere dal 2020 (Programma 7.1
-Sviluppo e valorizzazione del turismo).