Art. 12 Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 6, le parole: »31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».