Art. 12 
 
                         Proroga di termini. 
      Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 
 
  1.  All'art.  5  della  legge  regionale  21  luglio  2016,  n.  11
(Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006,  n.  26  (Nuove
disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il
controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge
regionale 10 ottobre 1950, n.  1,  e  del  regolamento  regionale  28
maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 6, le parole:  »31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».