Art. 31 
 
      Interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati 
 
  1. La  Regione,  nell'ambito  del  sistema  integrato  dei  servizi
socio-assistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale),  e  con  particolare  riferimento  alle  politiche  per  le
famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le
persone con disabilita' previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della
medesima legge regionale n. 6/2006, promuove interventi finalizzati a
sostenere le famiglie nelle diverse fasi del  ciclo  di  vita  e,  in
particolare,  nelle  situazioni  di  fragilita',  anche   favorendone
l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi. 
  2. Negli atti di programmazione in  materia  sociale,  sanitaria  e
sociosanitaria, previsti dalla legge  regionale  n.  6/2006  e  dalla
legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli
di assistenza, norme in materia di  pianificazione  e  programmazione
sanitaria e  sociosanitaria  e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
26/2015 e alla legge  regionale  n.  6/2006),  sono  individuati  gli
obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie
e dei minori.