Art. 31 Interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati 1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilita' previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale n. 6/2006, promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilita', anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi. 2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale n. 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.