Art. 33 
 
Contrasto alla poverta'  infantile  e  sostegno  alla  genitorialita'
                               fragile 
 
  1.  Nell'ambito  della  programmazione  del  sistema  integrato  di
interventi   e   servizi   socioassistenziali,    socioeducativi    e
sociosanitari, la Regione  promuove  azioni  per  il  contrasto  alle
poverta' infantili intese quali deprivazioni materiali ed  educative,
al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio  che
impediscono lo sviluppo armonico del minore e  il  perpetuarsi  dello
svantaggio intergenerazionale. 
  2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i  servizi
di consultorio familiare,  assicura  il  sostegno  alle  famiglie  in
condizioni di vulnerabilita', in particolare di tipo  socioeconomico,
relazionale ed  educativa,  allo  scopo  di  supportare  le  funzioni
genitoriali e contrastare il disagio minorile.