Art. 33 Contrasto alla poverta' infantile e sostegno alla genitorialita' fragile 1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle poverta' infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale. 2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilita', in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.