Art. 34 Interventi a favore dei nuclei monoparentali 1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse. 2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualita' della coppia in fase di separazione.