Art. 35 
 
Interventi a favore delle adozioni  e  dell'affido  familiare  e  per
  l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili. 
 
  1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei
minori italiani  e  stranieri  in  situazione  di  difficolta'  o  di
abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia: 
    a) sostiene l'attivita' dei consultori familiari in  merito  agli
adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia  di  adozione  di
minori italiani e stranieri; 
    b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri  di  eta'
superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell' art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle  persone  handicappate),  in
attuazione a quanto previsto dall' art. 6, comma 8,  della  legge  n.
184/1983; 
    c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche  attraverso
la sperimentazione di progetti di affido professionale. 
  2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti
internazionali,  europei,  statali,  interregionali,  promuovendo  la
cooperazione tra i  soggetti  che  operano  nel  campo  dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri,  al
fine di consentire la permanenza  del  minore  in  difficolta'  nella
famiglia di origine. 
  3. Al fine di garantire la salvaguardia  dei  minori  stranieri  in
situazione di abbandono e la  tutela  del  diritto  dei  minori  alla
famiglia, la Regione, in conformita' a quanto previsto dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della  Convenzione  per
la tutela dei  minori  e  la  cooperazione  in  materia  di  adozione
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in tema  di  adozione  di  minori  stranieri),
fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che  intendono  adottare
un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, la Regione: 
    a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure  di
adozione internazionale; 
    b) promuove la definizione di protocolli operativi e  convenzioni
tra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento
tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; 
    c) promuove la definizione di protocolli operativi e  convenzioni
tra servizi e scuola ai fini di un migliore  inserimento  dei  minori
nelle  famiglie  e  nel  contesto  sociale,  nonche'  ai  fini  della
prevenzione dei fallimenti adottivi. 
  5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione  sociale
dei neomaggiorenni in uscita da comunita' o da esperienze  di  affido
familiare o in situazione di fragilita'  e  precarieta',  la  Regione
sostiene percorsi per il  loro  inserimento  abitativo,  formativo  e
lavorativo. 
  6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c),  al
comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei
Comuni. Con regolamento regionale  sono  determinati  la  misura,  le
modalita' e i criteri per la  concessione  dei  benefici,  nonche'  i
criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale
dei Comuni delle risorse  destinate  al  finanziamento  dei  benefici
stessi.