Art. 36 
 
                 Sostegno al mantenimento dei minori 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela,  la  cura,  la  dignita'  e  il
decoro dei figli  minori  e  di  prevenire  possibili  situazioni  di
disagio sociale ed economico, la Regione interviene  a  sostegno  del
genitore  affidatario  del  figlio  minore,  nei  casi   di   mancata
corresponsione,  da  parte  del  genitore  obbligato,   delle   somme
destinate al mantenimento del minore nei termini  e  alle  condizioni
stabilite dall'autorita' giudiziaria. 
  2. L'intervento di cui al  comma  1  consiste  in  una  prestazione
monetaria d'importo pari a  una  percentuale  della  somma  stabilita
dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio minore. 
  3.   Costituisce    presupposto    dell'intervento    l'esperimento
infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi
di procedure esecutive disciplinate  dal  libro  III  del  codice  di
procedura civile, dalla  legge  fallimentare  e  da  leggi  speciali,
risultante da verbale dell'ufficiale  giudiziario,  da  provvedimento
giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del
genitore  obbligato  o  l'irreperibilita'  del  genitore   obbligato,
nonche' l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. 
  4.  Il  Servizio  sociale   dei   Comuni   esercita   le   funzioni
amministrative  di  concessione  ed  erogazione  della   prestazione,
nonche' di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite: 
    a) le modalita' di presentazione delle domande e di  attribuzione
della prestazione; 
    b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione; 
    c) le modalita' di accertamento e di controllo sulla  sussistenza
e la permanenza dei presupposti e requisiti  previsti  per  l'accesso
alla prestazione; 
    d) le modalita' di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale
dei Comuni dei finanziamenti necessari. 
  5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente  deve
risultare in  possesso  di  un  indicatore  di  situazione  economica
equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92  euro.  Tale  limite  e'
annualmente  aggiornato  con  decreto  del  direttore   di   servizio
competente in materia di politiche  sociali  sulla  base  dell'indice
ISTAT  di  andamento  dei  prezzi  al  consumo,  da  pubblicarsi  nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 
  6.  In  caso  di  successivo  adempimento  da  parte  del  genitore
obbligato, il beneficiario  dell'intervento  e'  tenuto,  nei  limiti
dell'adempimento,  alla  restituzione  delle  somme  erogate,   senza
maggiorazione degli interessi, entro  trenta  giorni  dal  pagamento.
Decorso tale termine si applica  l'art.  49,  comma  5,  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
  7.  La  prestazione  di  cui  al  presente  articolo  puo'   essere
cumulabile con altri interventi monetari  stabiliti  dalla  normativa
statale o regionale.