Art. 36 Sostegno al mantenimento dei minori 1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignita' e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria. 2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio minore. 3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilita' del genitore obbligato, nonche' l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. 4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonche' di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite: a) le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione; b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione; c) le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione; d) le modalita' di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari. 5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite e' annualmente aggiornato con decreto del direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento e' tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 7. La prestazione di cui al presente articolo puo' essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.