Art. 33 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2019 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'attivita' di vendita da asporto e consegna a domicilio e' consentita nei limiti determinati dalla disponibilita' della materia prima agricola aziendale, nonche' nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneita' dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.».