Art. 34 Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 1/2019 1. L'articolo 54 della legge regionale 1/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Personale dei SAA). - 1. Il personale addetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e' trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. E' contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attivita' di controllo come specificate al comma 3. 2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attivita': a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attivita' di produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonche' dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare; b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari; c) controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3; d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalita' individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attivita' dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennita' ed il trattamento economico gia' maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.