Art. 36 Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 1/2019 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 1/2019 e' sostituito dal seguente: «2. Gli enti irrigui sono: a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo; b) i consorzi di miglioramento fondiario; c) i consorzi di irrigazione e bonifica; d) le coutenze irrigue; e) i consorzi di secondo grado; f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale; g) altri consorzi irrigui.».