Art. 38 Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 1/2019 1. Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 1/2019 e' sostituito dal seguente: «1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalita' giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attivita' di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.».