Art. 39 Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 1/2019 1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019 sono sostituite dalle seguenti: «a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale; b) le modalita' di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.».