Art. 40 Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreche' non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia gia' stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarita', sono ridotte: a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore ad euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni; b) a meta' della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore ad euro 50.».