Art. 41 
 
       Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019 
 
  1. Il comma 9 dell'articolo 96  della  legge  regionale  1/2019  e'
sostituito dal seguente: 
  «9. Per tutelare le api e  gli  altri  insetti  pronubi,  e'  fatto
divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi
durante le fioriture  delle  colture  agrarie,  ornamentali  e  della
vegetazione spontanea. Tale divieto e' esteso ai prodotti  fungicidi,
diserbanti e  ad  altri  prodotti  fitosanitari  e  biocidi,  qualora
riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicita' per le
api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si  intende
l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla  caduta  degli
stessi.». 
  2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. Il divieto di cui al comma 9 e' fatto valere  anche  per  i
trattamenti  effettuati  in  presenza   di   secrezioni   nettarifere
extrafiorali e di melata, nonche'  in  presenza  di  fioriture  della
vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni.  Tale
divieto decade  se  si  provvede  mediante  preventivo  interramento,
trinciatura o sfalcio  con  successivo  disseccamento  del  materiale
vegetale, in modo che non risulti piu' attrattivo per le  api  e  gli
altri pronubi. 
  9-ter.  Sulle  colture   orticole   caratterizzate   da   fioriture
prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono  consentiti
i trattamenti con prodotti  fitosanitari  a  condizione  che  vengano
effettuati  gli  interventi   obbligatori   sulle   fioriture   della
vegetazione  spontanea  descritti  al  comma  9-bis,  allo  scopo  di
eliminare la loro attrattivita'. I trattamenti devono  in  ogni  caso
essere effettuati durante le ore di  minore  attivita'  delle  api  e
degli altri insetti pronubi.».