Art. 41 Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019 1. Il comma 9 dell'articolo 96 della legge regionale 1/2019 e' sostituito dal seguente: «9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, e' fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto e' esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicita' per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.». 2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Il divieto di cui al comma 9 e' fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata, nonche' in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti piu' attrattivo per le api e gli altri pronubi. 9-ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9-bis, allo scopo di eliminare la loro attrattivita'. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attivita' delle api e degli altri insetti pronubi.».